(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 62
                        del 1o dicembre 1999)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Il  termine  previsto  dall'art.   1,  comma  1,  della  legge
regionale 22 giugno 1999, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1999.
    2. Le    richieste    di   collocamento   a   riposto   inoltrate
all'amministrazione  regionale  ai  sensi  della  legge  regionale 22
giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto
1999,  sono  valide  ai  fini del comma 1 e producono interamente gli
effetti loro propri.
    La  presente  legge  regionale  sara'  ubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 24 novembre 1999
                             BRACALENTE

    (Omissis).